Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12956 del 14 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di dedotta violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, l'onere della prova grava sull'attore che agisca per il risarcimento del danno, investendo anche la dimostrazione della violazione di tali obblighi, quale fonte del diritto azionato.

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