Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 9281 del 8 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mero ritardo nell'esercizio del diritto all'azione non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria. La rinuncia tacita al diritto non può essere desunta implicitamente senza un chiaro riscontro nei comportamenti delle parti.

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