Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31052 del 4 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolaritā delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, ad esso č ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente.

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