Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 27145 del 21 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'exceptio doli generalis seu praesentis costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, e si distingue dall'exceptio doli specialis seu praeteriti, che č, invece, diretta a far valere l'esistenza di raggiri al tempo della conclusione del contratto, per ottenerne l'annullamento o denunziare la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invaliditā dello stesso, ma la responsabilitā del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.

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