(massima n. 3)
L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro. In particolare, tale obbligo, così integrato, deve pertanto intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva confermato, anche in sede di gravame, la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato all'odierno ricorrente, che, in veste di direttore di un'azienda avente finalità pubbliche e di interesse generale, aveva assunto anche la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, di altra società della quale risultava anche socio).