(massima n. 1)
In materia di conferimento di posizioni organizzative (PO) nel pubblico impiego privatizzato, l'amministrazione datrice di lavoro č tenuta, ai sensi delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dei principi espressi dall'art. 97 Cost., a motivare congruamente le proprie scelte attraverso una valutazione comparativa dei candidati partecipanti alla selezione. Tale motivazione deve spiegare i criteri adottati e le ragioni giustificative delle decisioni prese.