Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20031 del 19 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvocato č tenuto a rispettare i doveri di diligenza, informazione e sollecitazione/dissuasione nei confronti del cliente. Un errore grossolano, come l'instaurazione di una causa innanzi a un giudice incompetente, che porta a un'inevitabile dichiarazione di improcedibilitā della domanda, configura una violazione di tali doveri e impedisce qualsiasi pretesa di compenso.

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