(massima n. 1)
Il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra. La violazione del suddetto principio può costituire anche autonomamente un danno risarcibile.