Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5241 del 28 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

I principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. costituiscono regulae juris di carattere generale codificate con esclusivo riferimento alla fase delle trattative precontrattuali ed all'interpretazione ed esecuzione del negozio e non, anche, con riguardo al contenuto dello stesso, nel senso che, fatta eccezione per l'eventualitą che la violazione di detti doveri si trovi ad integrare anche una delle specifiche ipotesi previste in tema di nullitą o annullabilitą dei contratti, i contraenti possono comporre i loro contrapposti interessi concordando liberamente il contenuto negoziale, senza poi potere, proprio in ragione di tale libertą, invocare, a stipulazione avvenuta, l'asserita contrarietą di una o pił delle clausole convenute ai doveri in questione.

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