(massima n. 1)
In caso di inadempimento da parte dell'acquirente e violazione dell'obbligo di correttezza, il danno derivante dalla diminuzione del prezzo di vendita realizzato dal venditore deve essere posto a carico dell'acquirente stesso. La prevedibilitą del danno riguarda l'ammontare dello stesso piuttosto che l'esistenza dell'inadempimento o evento lesivo.