Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4268 del 16 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di inadempimento da parte dell'acquirente e violazione dell'obbligo di correttezza, il danno derivante dalla diminuzione del prezzo di vendita realizzato dal venditore deve essere posto a carico dell'acquirente stesso. La prevedibilitą del danno riguarda l'ammontare dello stesso piuttosto che l'esistenza dell'inadempimento o evento lesivo.

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