(massima n. 3)
Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma deve compiere l'attività necessaria per assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti. Tra i suoi doveri rientra anche l'obbligo di informazione e consiglio in relazione agli effetti giuridici delle dichiarazioni rese dalle parti nel contratto.