Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3393 del 6 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di responsabilità contrattuale del notaio, spetta al convenuto dimostrare il proprio adempimento, mentre all'attore è sufficiente l'allegazione dell'inadempimento e la prova della fonte del suo diritto e del termine di scadenza.

(massima n. 2)

Gli obblighi di buona fede ex art. 1175 c.c. gravanti sul notaio sono finalizzati a garantire la più ampia tutela possibile alla libertà negoziale delle parti, ponendo queste ultime in condizioni di valutare pienamente opportunità e convenienza dell'affare.

(massima n. 3)

Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma deve compiere l'attività necessaria per assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti. Tra i suoi doveri rientra anche l'obbligo di informazione e consiglio in relazione agli effetti giuridici delle dichiarazioni rese dalle parti nel contratto.

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