Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31936 del 16 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare č tenuto a compiere le attivitā non solo preparatorie, ma anche successive, necessarie per il conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione č fonte di responsabilitā per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte.

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