(massima n. 1)
In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolaritā delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno - in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede - ad esso č ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente.