(massima n. 1)
In base agli artt. 1175 e 1375 c.c., sebbene la trasformazione di una societā di persone in una societā di capitali non determini la creazione di un nuovo soggetto, essa comporta un aumento del rischio del fideiussore sotto il profilo economico e giuridico perché quella di capitali č meno solvibile della societā di persone. Pertanto, detta trasformazione fa sorgere in capo al creditore l'obbligo, ai sensi dell'art. 1956 c.c., e nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di acquisire sempre l'autorizzazione del fideiussore per continuare a far credito al debitore principale. Ne consegue che se tale autorizzazione non č stata chiesta dal creditore, ricorre la liberazione del fideiussore.