(massima n. 1)
In base ai doveri di correttezza e diligenza stabiliti dagli artt. 1175 e 1176 c.c., l'avvocato č tenuto ad informare il cliente, che sia in possesso dei requisiti di legge per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, della possibilitā di accedere a tale istituto. Venendo meno a tale obbligo informativo, l'avvocato preclude al cliente la possibilitā di avvalersi della disciplina normativa a tutela del diritto di difesa dei cittadini non abbienti, che gli consentirebbe di ottenere il completo esonero dall'obbligo di pagamento degli onorari e delle spese dovuti al difensore, anticipati per legge dall'erario ex art. 131, comma 4, lettera a, D.P.R. n. 115 del 2002.