Cassazione civile Sez. II sentenza n. 32439 del 22 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, č caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entitā delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, cosė da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilitā periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.

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