(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 149-bis cod. proc. civ., l'avviso di mancata consegna per "casella piena" non costituisce equipollente della consegna effettiva e non perfeziona la notificazione ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, pregiudicando il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.