(massima n. 1)
Nel processo tributario è insussistente il denunciato omesso esame di un fatto decisivo ma anche della prospettata violazione di legge laddove per giurisprudenza consolidata si ritiene che "nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta dell'atto impositivo a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890/1982 trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle previste dalla predetta legge (in quanto le disposizioni riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ.), sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario stante presunzione conoscenza art. 1335 c.c., superabile solo se destinatario provi essersi trovato senza colpa nell'impossibilità prenderne cognizione".