Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15482 del 3 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di mancato perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione a causa dell'assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la Corte può disporre il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso e ordinare la rinnovazione della notificazione entro un termine stabilito dalla Corte stessa.

(massima n. 2)

La notificazione di un ricorso per cassazione nei confronti di una parte, effettuata a mezzo posta, deve essere considerata non perfezionata in assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata, documento indispensabile ai fini del completamento della notificazione stessa. Non è sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione.

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