(massima n. 2)
La notificazione di un ricorso per cassazione nei confronti di una parte, effettuata a mezzo posta, deve essere considerata non perfezionata in assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata, documento indispensabile ai fini del completamento della notificazione stessa. Non è sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione.