Cassazione civile Sez. V sentenza n. 5473 del 29 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di notifica a mezzo servizio postale, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto non è possibile accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte.

(massima n. 2)

Ai fini del rispetto del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente può depositare presso la cancelleria della Corte l'originale del ricorso con la prova della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica entro il termine stabilito; tuttavia, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica deve essere fornita prima che abbia inizio la relazione prevista dall'art. 379 cod. proc. civ., o fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ.

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