Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 5112 del 27 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della verifica della tempestivitą del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.

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