(massima n. 1)
Il decesso del convenuto, intervento dopo la spedizione dell'atto di citazione per la notificazione, ma prima della sua ricezione da parte del destinatario, impedisce il perfezionamento della notificazione dovendosi escludere in tal caso la regolare costituzione del rapporto processuale. Ciò comporta la irrilevanza e l'inapplicabilità del principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione.