(massima n. 1)
L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. č il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identitā della persona a mani della quale č stata eseguita; pertanto, la mancata produzione dell'avviso comporta non la mera nullitā bensė l'inesistenza della notificazione.