Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 4177 del 15 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. č il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identitā della persona a mani della quale č stata eseguita; pertanto, la mancata produzione dell'avviso comporta non la mera nullitā bensė l'inesistenza della notificazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.