Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22095 del 24 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale č nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dā notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attivitā difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatatane l'irritualitā).

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