Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16640 del 21 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non č tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attivitā svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsitā dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.

(massima n. 2)

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'accertamento in ordine alla falsitā della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicitā delle altre attestazioni.

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