(massima n. 1)
In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente č stata consegnata una copia della relata in bianco ed č procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non puō annullarla sul presupposto della nullitā insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validitā della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.