(massima n. 1)
L'avviso di accertamento, correttamente notificato al contribuente, non è annullabile per la sola indicazione della data di perfezionamento della notificazione nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella nella copia consegnata al notificatario, in ragione del fatto che l'amministrazione finanziaria è in grado di provare l'esercizio dell'attività impositiva nei termini di legge ed il contribuente, avendo la piena conoscenza o la conoscibilità dell'atto impositivo, può proporre il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 nell'esercizio del proprio diritto di difesa.