Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10130 del 25 settembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del proponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'art. 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attivitą esercitata, si concreta in una regolare, stabile e continua attivitą di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che ove non abbia svolto tale attivitą l'agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole entitą e perfino se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore.

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