(massima n. 1)
Il ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa non può basarsi solo sulle risultanze di una certificazione anagrafica; è necessario che siano compiute effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota del destinatario e che tali ricerche siano registrate nella relata di notifica. In difetto, la notificazione è nulla. Nel caso in cui non sia mai stata effettuata una notifica valida della cartella esattoriale, l'Amministrazione finanziaria decade dalla potestà impositiva alla scadenza del termine di legge. La pretesa fiscale, pertanto, si considera prescritta se viene notificata successivamente anche in caso di tentativo di notifica ex art. 143 c.p.c. non corredato da adeguate ricerche.