Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6482 del 1 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. In ogni caso, perché possa configurarsi un contratto di agenzia non occorre che l'agente abbia la possibilità di fissare prezzi e sconti e comunque quella di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze dei clienti del servizio stesso, potendo la standardizzazione delle condizioni di vendita rendere preminente l'azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e allestimento del contratto. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un contratto di agenzia tra la Hertz, società avente quale attività il servizio di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, e i soggetti da essa incaricati della vendita del servizio stesso, attribuendo rilievo a circostanze, quali la predisposizione delle tariffe e la individuazione dei requisiti previsti agli utenti del servizio da parte della società, di per sé non indispensabili per la configurazione di un rapporto di agenzia, ed escludendo invece, senza logica e congrua motivazione, un collegamento diretto tra la conclusione dei contratti e il complesso dell'opera svolta dagli incaricati, omettendo altresì di considerare se questi avessero o meno svolto un'azione efficiente nella promozione e incremento degli affari della società).

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