(massima n. 1)
E' onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale darne comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale; la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in presenza dei presupposti per l'applicazione della norma.