Cassazione civile Sez. III sentenza n. 28425 del 11 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilitą dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullitą della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che, a fronte della dimostrazione dell'avvenuta notificazione della citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti normativi e con il mero deposito nella casa comunale, senza alcun avviso al destinatario, spettasse alla controparte l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'impugnante).

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