Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 33378 del 30 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente perchč risulta trasferito in luogo sconosciuto, egli, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilitā presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento. La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione.

(massima n. 2)

In materia di notifica degli atti tributari, la procedura di notificazione semplificata prevista dalla lettera e), dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 presuppone l'irreperibilitā assoluta del destinatario dell'atto, ovvero che nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi č abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mentre nell'ipotesi di irreperibilitā relativa, la notificazione deve essere eseguita secondo il rito di cui all'art. 140 cod. proc. civ.

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