Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 31982 del 17 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, all'art. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Ciò comporta tuttavia che la prova del perfezionamento della notifica, tanto se avvenuta per il tramite dell'ufficiale giudiziario, quanto del messo notificatore o del servizio postale, non è data dalla dimostrazione dell'avvenuta concreta ricezione della raccomandata informativa da parte del suo destinatario, essendo, invece, sufficiente che sia prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa.

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