(massima n. 1)
In materia di notifica di un atto impositivo tramite il servizio postale, laddove l'atto notificando non venisse consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, il notificante può dare prova del perfezionamento del procedimento notificatorio attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.