Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 29409 del 23 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di notifica di un atto impositivo tramite il servizio postale, laddove l'atto notificando non venisse consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, il notificante può dare prova del perfezionamento del procedimento notificatorio attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.

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