Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 7994 del 20 marzo 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

E' nulla la cartella di pagamento notificata al contribuente che, ricorrendo al giudice tributario, aveva opposto la mancata notificazione degli atti prodromici; le modalità di notifica di questi ultimi sono state ritenute nulle dalla Corte, poiché – in specie- il messo notificatore, non reperendo il contribuente, non aveva provveduto a successive ricerche.

(massima n. 2)

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.

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