(massima n. 1)
La notifica dell'atto tramite consegna a persona diversa dal destinatario (es. familiare) č da considerarsi valida, purché seguita dall'invio di una raccomandata semplice in conformitā con l'art. 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982 e l'art. 139, comma 4, c.p.c. La consegna avvenuta nelle mani di soggetti ritenuti dal legislatore funzionali alla comunicazione della notificazione č sufficiente.