Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 3404 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di notificazioni, il limite di validitą della notifica eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., va individuato nella palese incapacitą dell'accipiens (legalmente equiparata all'immaturitą di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacitą di quest'ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Né assume rilievo, quale causa di nullitą della predetta notificazione, la prova di una mera condizione di analfabetismo del consegnatario.

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