(massima n. 1)
In materia di notificazioni di atti della riscossione, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimitā, ove adeguatamente motivata. Ne consegue che č illegittima la sentenza che abbia escluso, pur in presenza di situazione fattuale confermativa della residenza effettiva del destinatario, la presunzione legale di conoscenza ex art. 139 cod. proc civ. ove la notifica sia avvenuta mediante consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso il luogo di residenza effettiva del destinatario.