Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7556 del 13 agosto 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere con altri in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, il contratto di trasporto, acquisti la veste di spedizioniere-vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che esso assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri altrui, versò un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che, al fine di escludere la ricorrenza della fattispecie di cui al citato art. 1741 c.c., il giudice di merito avesse correttamente valorizzato il mancato rilascio da parte dello spedizioniere di documenti di trasporto, atteso che il rilascio degli stessi, sebbene non essenziale al perfezionamento del relativo contratto, è tuttavia elemento significativo della sua conclusione, e che altrettanto corretta fosse la ritenuta compatibilità della previsione di un compenso forfettario per lo spedizioniere con la fattispecie della spedizione pura, attesa la possibilità offerta dall'art. 1740 c.c. di convenire preventivamente in una somma unitaria globale il rimborso delle spese e i compensi spettanti allo spedizioniere, comprensivi della provvigione).

(massima n. 2)

In materia di trasporto marittimo la polizza di carico, oltre ad avere nei riguardi del terzo possessore natura di titolo di credito letterale (dal che segue che il vettore è individuato in base alle risultanze del titolo, tenuto conto in particolare della intestazione della polizza, e del contenuto di una eventuale charterparty in quella incorporato e valutate eventuali clausole di identità del vettore) svolge nei confronti del prenditore o caricatore funzione di prova del contratto di trasporto (prova da darsi per iscritto a norma dell'art. 420) consentendogli di agire contro il soggetto che in base alle indicazioni sopramenzionate risulti quale vettore, senza tuttavia impedirgli di provare la non veridicità di tali risultanze e di esercitare nei confronti dell'effettivo vettore, diverso dal soggetto figurante come tale in polizza, l'azione causale nascente dal contratto di trasporto con esso instaurato, salve le limitazioni cui tale prova soggiace in quanto contraria alle risultanze di un atto scritto. Tale azione, peraltro, si sottrae, all'ambito di operatività della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 (sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, resa esecutiva con D.L. 6 gennaio 1928, n. 1958, convertito in L. 19 luglio 1929, n. 1638) anche in relazione al termine di prescrizione ivi previsto, applicabile solo nei contratti di trasporto documentati da polizza di carico o documento equipollente e non invocabile nel caso di azione causale proposta contro le risultanze dei detti documenti, che resta assoggettata al più breve termine di sei mesi di cui all'art. 438 c.n.

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