Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 53 del 2 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualitą di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validitą della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualitą suindicate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente, poiché la dimostrazione del formale venir meno del rapporto di lavoro del portiere, consegnatario dell'atto, con il condominio, verificatosi quindici giorni prima della effettuazione della notifica, non escludeva la sua presenza non occasionale nello stabile, né implicava l'effettiva immediata cessazione dell'incarico di portineria).

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