(massima n. 1)
Ai fini del perfezionamento della notifica in caso d'irreperibilitą o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., l'attestazione del compimento delle formalitą prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento) non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell'atto (ex art. 1363 cod. civ.) e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse.