(massima n. 1)
Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. 20 novembre 1982 n. 890, č necessario distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneitā di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della L. 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa. La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo.