(massima n. 1)
In caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c. Diversamente non può presumersi valida la notifica ove la firma illeggibile non risulti apposta nello spazio dell'avviso relativo alla firma del destinatario o di persona delegata e non risulti alcuna annotazione da parte dell'agente postale e manchi l'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto.