Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8465 del 31 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto č legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione del suo autore con il destinatario dell'atto e venga espressamente documentato, a nulla rilevando la generica ed atecnica attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver effettuato la notifica. (Nella specie, in relazione a notifica effettuata all'estero, la S.C. ha escluso che l'attestazione di mancata presentazione del destinatario a ritirare l'atto potesse fondare la presunzione legale di cui all'art. 138, comma 2, c.p.c., in quanto priva di indicazione circa la consegna dell'invito a presentarsi presso l'autoritā giudiziaria straniera).

(massima n. 2)

La notifica di un atto giudiziario a cittadino moldavo residente in Moldova č soggetta all'Accordo tra Italia e Moldova del 7 dicembre 2006 - ratificato in Italia con l. n. 144 del 2009 - con la conseguenza che, ai fini della prova della notificazione, non č neppure sussidiariamente applicabile il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 138, comma 2, c.p.c., dovendosi applicare l'art. 14, comma 4, di detto Accordo che richiede la ricevuta datata e firmata dal destinatario o l'attestazione dell'ufficio da cui risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la data, il luogo e la modalitā di consegna, trattandosi di norma speciale come tale prevalente sulla norma interna. (Nella specie, la S.C., ha dichiarato inesistente la notifica dell'atto di riassunzione in quanto la nota trasmessa dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova era priva delle suddette attestazioni).

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