Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20311 del 23 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazioni, le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. Pertanto, la notifica effettuata presso la precedente residenza del destinatario, ove sia comprovato un collegamento funzionale con detto indirizzo, si considera perfezionata per compiuta giacenza ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, senza necessitą di querela di falso dell'attestazione dell'ufficiale postale.

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