(massima n. 1)
L'aggravante della eversione dell'ordine democratico non può identificarsi nel concetto di una qualsiasi azione politica violenta, non potendo rappresentare un'endiadi della finalità di terrorismo, ma si identifica necessariamente nel sovvertimento del basilare assetto istituzionale e nello sconvolgimento del suo funzionamento, ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica - caratterizzato o meno dall'uso della tradizionale violenza - che sia in grado di rovesciare, destabilizzando i pubblici poteri e, minando le comuni regole di civile convivenza, sul piano strutturale e funzionale, il sistema democratico previsto dalla Carta costituzionale. È, inoltre, necessario che la finalizzazione dell'azione verso l'obiettivo eversivo sia perseguito con mezzi oggettivamente idonei a mettere in pericolo la vita della democrazia e a ledere l'effettiva vigenza dei suoi principi.