(massima n. 1)
L'aggravante della finalitā di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico puō inerire a qualunque condotta illecita se il fine perseguito dall'agente č quello di destare panico nella popolazione; l'aggravante - che non č collegata neppure all'appartenenza dell'agente all'associazione sovversiva - sussiste ogni qualvolta il reato sia strumentalmente rivolto a perseguire la conservazione dei fini di terrorismo o di eversione.