(massima n. 1)
In caso di spoglio del possesso, la reintegrazione anche se avvenuta per iniziativa spontanea del soggetto attivo prima dell'ordine giudiziale, non elimina l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza di accertamento della legittimità dell'azione possessoria, necessaria anche per il regolamento delle spese giudiziali e l'eventuale domanda risarcitoria. L'intervento spontaneo non può equivalere a un'ammissione implicita della legittimità dell'originario spossessamento.