(massima n. 1)
In materia di tutela possessoria, l'art. 1168 c.c. tutela il possesso e prevede la reintegrazione in caso di spoglio, purché la modifica apportata alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso medesimo. Non ogni modifica, infatti, costituisce spoglio o turbativa, necessitando una compromissione giuridicamente rilevante dell'esercizio del possesso.